Il Notaio e il Testamento Biologico

Il Notaio e il Testamento Biologico

Il testamento è già legge?
Il DDL 2801 è stato approvato dalle Camere in via definitiva ed è solo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

COSA SONO LE DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
– Accertamenti diagnostici
– Scelte terapeutiche (in generale)
– Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

CHI PUO’ FARE LE DAT?
Qualunque persona che sia maggiorenne, capace di intendere e di volere.

In che forma si possono Manifestare le DAT?
– Atto pubblico notarile
– Scrittura privata autenticata dal notaio
– Scrittura privata semplice consegnata direttamente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente

L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro bollo ) né tassa o diritto.

E se il paziente non è in condizioni di firmare?
Può manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì, la legge prescrive come requisito per accedere alle Dat, oltre la capacità di intendere e volere, anche la preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Dove viene pubblicizzata la Dat?
In un registro comunale (ove già istituito)
Ovvero in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Quindi manca una Banca dati a livello nazionale?
Sì, anche se il Notariato ne ha già una a disposizione senza costi per lo Stato: un registro sussidiario in rete dove ciascun notaio italiano che abbia raccolto delle Dat, possa indicare
– Il nome del disponente
– La data delle Dat
– Eventualmente il nome del fiduciario
Il registro non è accessibile al pubblico per motivi di privacy, ma solo dal notaio e sarebbe predisposto per dialogare con le strutture sanitarie, previa convenzione con il Ministero della Salute per consentirne l’accesso (tramite pw segretate) da parte dei soli medici.

Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria e che abbia l’incarico di:
– Far rispettare le DAT
Ovvero di disattenderle, di concerto con il medico solo nel caso in cui appaiono

Palesemente incongrue
Non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
Sono sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3 co 5 della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare contrasti tra loro.

In ogni caso è opportuna la nomina di un fiduciario in subordine che subentro nel caso in cui il 1° nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.

Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?
Sì, lo può fare.
In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No.
Le Dat conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria.

In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Si possono revocare o modificare Le DAT?
Sì, in qualunque momento
o utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di 2 testimoni.

Il medico può disattendere le DAT per suoi motivi Etici o religiosi?
No e, nel rispettarle, non incorre in responsabilità civile o penale.

Il medico può/deve disattendere o derogare alle DAT solo in caso di:
– Contrarietà alla legge
– Contrarietà al codice deontologico
– Contrarietà alle best practice clinico assistenziali
– Accordo con il fiduciario, ma solo quando
Palesemente incongrue
Non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
Sono sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT
Quale un possibile contenuto di una DAT?
DISPOSIZIONI GENERALI
In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente le mie decisioni ai medici, Dispongo che i trattamenti sanitari siano ( non siano) iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno

stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero
stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero
stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In caso di malattia allo stadio terminale, o di lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o di malattia che necessiti l’utilizzo permanente di macchine o di stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile dispongo che:
Siano (non siano) intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l’uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.

Ai sensi del comma 2 art 2 della Legge sulle Dat, dispongo che, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari il medicopPossa/non possa ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

In caso di arresto cardio respiratorio, che comporti l’utilizzo permanente di macchine dispongo che:
sia praticata/non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare se ritenuta possibile dai curanti;
Siano/non siano praticate forme di respirazione meccanica
Sia/non sia idratato o nutrito artificialmente/non sia idratato o nutrito artificialmente
Sia/non sia dializzato
Mi siano/non mi siano praticati interventi di chirurgia di urgenza
Mi siano/Non mi siano praticate trasfusioni di sangue
Mi siano/non mi siano somministrate terapie antibiotiche
Disposizioni religiose e per Dopo la morte
Desidero/non desidero l’assistenza religiosa della seguente confessione….
Desidero/non desidero un funerale
Desidero un funerale religioso secondo la mia confessione/Desidero un funerale non religioso
Autorizzo/non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti
Autorizzo/non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici
Dispongo che il mio corpo sia inumato/cremato
Nomina del fiduciario (OPZIONALE)
Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, il signor***
Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario non possa o non voglia esercitare la sua funzione gli sostituisco il signor:***
Quale la novità dirompente?
Viene definitivamente sgombrato il campo dal se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate.

Adesso sì, in quanto definite dalla legge (art 1 co 5) a tutti gli effetti “trattamenti sanitari” in quanto considerati quali somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì! Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.