Plusvalenze immobiliari in caso di vendita di immobili che hanno beneficiato del c.d. superbonus
La finanziaria amplia le ipotesi di plusvalenze per le quali può essere richiesto al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 1, L. 266/2005.
La nuova disposizione è rappresentata dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 67 TUIR ove è stata disciplinata la plusvalenza realizzata mediante la cessione onerosa di immobili sui quale l’alienante (o altri soggetti aventi diritto) abbia eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. superbonus, conclusi da non più di dieci anni al momento del trasferimento.
La finanziaria ha modificato anche l’art. 68 TUIR a riguardo delle modalità di calcolo della plusvalenza. La regola conosciuta è che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e dichiarato nell’atto notarile e il prezzo di acquisto ovvero il costo di costruzione, aumentato dei costi inerenti il bene. La novella innova il procedimento riguardante il computo dei costi inerenti poiché vengono esclusi o limitati i costi conseguenti alle ristrutturazioni che abbiano beneficiato del c.d. superbonus nella misura del 110%, per i quali il beneficiario abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito.
In particolare vi sono due ipotesi:
- nel caso siano passati meno di cinque anni al momento del trasferimento, non si tiene conto totalmente delle spese relative agli interventi agevolati;
- nel caso siano più di cinque anni (e meno di dieci anni), si tiene conto delle spese relative agli interventi agevolati nella misura del 50%. In tale caso il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione) deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono, come di consueto, esclusi gli immobili acquistati per successione a causa di morte ovvero quelli adibiti ad abitazione principale dell’alienante (o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo dal momento dell’acquisto al trasferimento.